Statuto
"Vespa Club L'Aquila"
Capitolo 1° - Costituzione e Sede
Art.1 Natura e Caratteristiche
L’Associazione Vespa Club L'Aquila, già esistente ed operante dal 2008, è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita dell’associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art.2 Scopi
L’associazione ha lo scopo di riunire privati cittadini, nonché appartenenti alle Forze dell’Ordine appassionati della Vespa Piaggio, dello sviluppo e diffusione di attività connesse alla disciplina della Vespa, sia turistiche che sportive, di organizzare gare e raduni tra soci, e non, e partecipare a raduni organizzati da altre Associazioni o Club della Vespa, passare piacevoli giornate all’aria aperta in compagnia di amici della Vespa. Per il conseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione può aderire, ovvero affiliarsi, ad organizzazioni di rilievo nazionale ovvero collaborare con associazioni locali le cui finalità siano complementari a quelle dell’associazione stessa e non siano in contrasto con esse. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla Democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dalla elettività delle cariche associative. Si deve avvalere, prevalentemente, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art.3 Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è formato:
Il patrimonio degli anni passati che rimarranno in fondo cassa saranno utilizzati per le attività dell’ anno in corso.
Capitolo 2° - Soci
Art.4 Partecipazione
Possono essere ammessi a far parte dell’associazione in qualità di Soci Ordinari della medesima, previa domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo, tutti i cittadini, nonché tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Tutti i soci ordinari hanno pari diritti e dignità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, godono del diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie e di ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione se regolarmente eletti. Sono ammessi quali soci onorari tutti coloro che, per particolari meriti morali o finanziari, hanno consentito all’associazione di progredire o incrementare l’attività programmata. Chiunque può essere ammesso in qualità di socio onorario dal Consiglio Direttivo a titolo gratuito ed a tempo indeterminato. Il socio onorario è equiparato ad ogni effetto di legge al socio ordinario, acquisendone parità di diritti e doveri. La tessera è l'unico e solo documento comprovante la qualità di associato. Il resoconto dell'Associazione sarà a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta con seria motivazione e in carta scritta e presentata 15 gg prima per dare la possibilità ai responsabili di fornire tutto il materiale (non verrà rilasciata nessuna copia della documentazione).
Art.5 Ammissione
Sull'Ammissione dei soci decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare tale decisione.
Art.6 Recesso, sospensione, espulsione
I soci cessano di appartenere all'associazione in uno dei seguenti casi:
1. In caso di recessione volontaria, da effettuarsi in qualsiasi momento previa comunicazione scritta direttamente all’associazione.
2. Per decadenza, che deve essere pronunciata in ogni caso qualora, trascorsi due mesi dal termine previsto, l’associato sia ancora inadempiente al pagamento della quota sociale.
3. Per espulsione dell’associato che non si attiene alle norme di comportamento indicate dall’associazione e deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente dell’Associazione. La decisione di espulsione non è soggetta a reclamo.
4. In caso di scioglimento dell’associazione.
Il socio espulso non può essere riammesso
Capitolo 3° - Organi, funzioni, competenze
Art.7 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
Art.8 Assemblea dei Soci
L’assemblea è formata da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. E’ convocata in sessioni Ordinarie o Straordinarie dal presidente mediante avviso tramite sms o con applicazioni del cellulare o con posta elettronica o con telefonate, con indicazione del giorno il luogo e l’ora dell’adunanza, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. L’assemblea Ordinaria/Straordinaria rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea Straordinaria può essere richiesta dai ¾ degli associati, più uno, oppure dalla metà dei facenti parte del Comitato Direttivo, più uno. Per modifiche dello statuto sarà necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti all'assemblea. L’assemblea viene costituita:
· In prima convocazione con la presenza di un numero che rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibererà a maggioranza semplice
· In seconda convocazione si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice
Tutti i partecipanti avranno diritto ad un voto.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, le deliberazioni verranno adottate in maggioranza. Ai sensi dell’Articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Art.9 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’unico organismo sociale preposto alla determinazione dell’indirizzo dell’associazione in conformità delle finalità della stessa. Organizza e gestisce tutte le attività necessarie, determina l’impiego dei fondi sociali e l’importo della quota di iscrizione all’Associazione ed è composto da un minimo di 5 elementi fino a un massimo di 11 elementi.
Il Consiglio Direttivo ha decisione di natura economica o patrimoniale dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche al regolamento sottoponendole poi all'approvazione dell’assemblea dei soci.
Il consiglio provvede a maggioranza alla sostituzioni eventuale consigliere dimissionario scegliendo il suo sostituto tra i soci dell’Associazione.
Il membro del direttivo che risulti assente per tre assemblee consecutive senza nessuna motivazione può essere rimosso dal suo incarico.
Il Consiglio Direttivo e il Presidente rimangono in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti, delibera sulle domande di iscrizione dei soci,redige il bilancio,fissa le date delle assemblee ordinarie, redige gli eventuali regolamenti interni e adotta i provvedimenti di radiazione nei confronti dei soci, se necessari. Il Consiglio può altresì determinare in ogni tempo altri incarichi specifici ritenuti opportuni nominandone i responsabili tra i soci ordinari. Il rinnovo avviene presentando i nominativi dei candidati al club 20 giorni prima delle votazioni. La data delle elezioni deve essere nota almeno 30 giorni prima della data stessa, tramite sms o con telefonate o con posta elettronica o con applicazioni del cellulare. Si avrà diritto ad un voto la quale è segreto. Per essere eleggibili alle cariche direttive i soci devono risultare iscritti all'Associazione da almeno un anno.
Art.10 Il Presidente
Il Presidente ha legale rappresentanza dell’Associazione verso terzi in giudizio, svolge funzione di pubbliche relazioni che per casi specifici possono essere delegate ad altro membro del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ed in caso di parità il suo voto determina la maggioranza.
E' responsabile della tenuta dei libri sociali e contabili se previsti nonché ,insieme ad uno del Consiglio Direttivo, della tenuta su conto cointestato il patrimonio. Il Presidente può proporre il deferimento di un socio al Consiglio Direttivo per l’eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 6. La sua figura è fondamentale per l’associazione se non dovesse adempiere ai suoi compiti, i soci possono chiederne le dimissioni tramite assemblea straordinaria e richiesta scritta in cui sono spiegate le motivazioni. Per essere presentata, la richiesta deve essere firmata da almeno ¾ dei soci.
Art.11 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea ovvero di suo legittimo impedimento temporaneo.
Art.12 Il Segretario
Il Segretario, svolge tutte le funzioni di segreteria dell’Associazione, rimanendone personalmente responsabile, nonché delle riscossioni e dei pagamenti necessari. E’ gestore della corrispondenza dell’associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 13 I Consiglieri e Responsabile storico
Saranno scelti fra i Soci ed eletti dall’Assemblea dei Soci. Possono proporre ed avere ruoli decisionali nel club.
Il Responsabile Storico è importante per far si che si preservi la storia passata e presente del club attraverso l’acquisizione di materiale cartaceo, fotografico e digitale.
Art.14 Revisore dei conti
La gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione è gestita da un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea.
Art. 15 Anno Sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario, iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.
Art.16 Compensi
Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo, può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere particolari attività in nome e per conto dell’Associazione, previa consegna di documentazione.
Capitolo 4° - Norme di chiusura, modifiche allo Statuto, Trattamento dei dati Personali
Art.17 Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita da almeno ¾ degli associati aventi diritto al voto e con l’approvazione di almeno i ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale. In tale caso il patrimonio sociale residuo sarà devoluto ad altre associazioni con fini esclusivamente sociali.
Art.18 Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche al presente statuto, possono essere proposte solo durante l’Assemblea degli associati dai membri del consiglio direttivo e/o da un numero di soci pari alla metà più 1 degli iscritti. Le modifiche devono essere approvate con maggioranza pari ai 2/3 dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le modifiche allo Statuto sono deliberate solo dall’Assemblea.
Art. 19
I dati Personali dei Soci saranno utilizzati al solo scopo burocratico, inserimento nel Libro di Soci, e sono obbligatori per l’iscrizione all’Associazione. Potranno essere comunicati, solo Nome Cognome e Indirizzo, a Enti a cui l’Associazione aderisce.
Art. 20
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.